Certificato energetico APE


CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e' un documento che certifica la prestazione energetica ovvero il fabbisogno energetico di un edificio attraverso specifici descrittori (dati, grafici, etc.) e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. E' redatto da esperti qualificati (tecnici certificatori) sulla base di disposizioni normative specifiche. Il fabbisogno energetico dell'edificio è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria, rispetto ad un uso standard, per i vari bisogni energetici dell'edificio (climatizzazione invernate ed estiva, preparazione acqua calda, ventilazione, etc.). Il dato tiene conto anche dell'isolamento dell'edificio e delle caratteristiche degli impianti. Uno dei dati presenti e' la classe energetica che può variare da A+ (classe più alta, con consumi più bassi) a G (classe più bassa, consumi più alti). L'attestazione APE può riferirsi a più unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio, se le stesse hanno la stessa destinazione d'uso, la stessa situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, se presenti, dallo stesso impianto termico di climatizzazione invernale e dallo stesso sistema di climatizzazione estiva. L'APE ha validita' massima di dieci anni a partire dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare. La durata decennale è subordinata al rispetto delle norme di controllo, manutenzione e adeguamento di tutti i sistemi termici dell'edificio, impianti termici compresi. Al fine di verificare tali adempimenti i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all'attestato APE.
 

QUANDO SERVE​​​​​​​​​​​​​​

L'attestazione APE deve essere rilasciata per gli edifici nuovi e nei casi di ristrutturazione importante prima del rilascio del certificato di agibilita'. Si intendono per lavori di "ristrutturazione importante" gli interventi edilizi di qualsivoglia tipo (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo) che riguardano almeno il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio comprensivo di tutte le unita' immobiliari che lo compongono (esempi: rifacimento pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture).
Deve inoltre essere prodotta in tutti i casi in cui l'immobile venga ceduto a terzi per affitto, vendita o altro trasferimento di diritto reale su di esso (usufrutto, uso, abitazione, etc.), anche a titolo gratuito. Ciò per contratti posti in essere dal 6/6/2013, entrata in vigore del Dl 63/2013, pena la nullita' degli stessi. Piu' precisamente il proprietario dell'immobile deve rendere disponibile la certificazione al potenziale acquirente o inquilino fin dalla fase di trattativa. Gli stessi annunci di vendita o locazione che vengono pubblicati sui mezzi di comunicazione devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la corrispondente classe energetica. Se la vendita o la locazione avvengono prima della costruzione dell'edificio, il venditore o locatario deve comunque fornire informazioni sulla futura prestazione energetica e produrre l'APE entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita'. Nel contratto di cessione deve essere riportata un'apposita clausola con la quale l'acquirente, l'inquilino o comunque la parte a cui l'immobile viene ceduto dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio, comprensiva dell'attestato APE.
La mancata allegazione dell'attestazione APE determina la nullità dei contratti.
Per gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 mq dotati di APE, lo stesso va affisso all'ingresso dell'edificio o comunque in un luogo ove sia ben visibile al pubblico.
Si puo' evitare di munirsi di APE se si e' in possesso di un attestato energetico ACE (attestato di certificazione energetica) in corso di validita' rilasciato in conformita' alla direttiva 2002/91/CE.
Rimane in vita con le proprie funzioni l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) che, se posseduto, potra' agevolare il rilascio del nuovo APE.
Se non si ottempera all'obbligo di dotare l'immobile di certificazione energetica in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione importante (vedi sopra) si rischia l'addebito di una sanzione variabile da 3.000,00 a 18.000,00 euro. A seconda dei casi il soggetto sanzionabile e' il costruttore o il proprietario dell'immobile, e la sanzione viene comminata dall'ente locale preposto (comune, provincia autonoma, regione). Nel caso si ometta di allegare la certificazione ai contratti di compravendita immobiliare la sanzione addebitabile al proprietario/venditore varia da 3.000,00 a 18.000,00 euro mentre per i contratti di affitto la sanzione, a carico del proprietario/locatore, varia da 300,00 a 1.800,00 euro. Se nell'annuncio di vendita o locazione mancano i dati sui parametri energetici dell'immobile la sanzione, a carico del responsabile dell'annuncio, varia da 500 a 3000 euro.
Per il tecnico/professionista che redige la certificazione APE in difformita' rispetto alle norme la sanzione applicabile varia da 700,00 a 4.200,00 euro.
FONTI NORMATIVE
D.lgs. 192/2005 artt.1/2/3/4/5/6/15 modificati da Dl 63/2013 diventato legge 90/2013, artt.1/13bis

 

QUANDO NON SERVE

L'attestazione APE non deve essere rilasciata quando si tratta di:

Edifici adibiti a luoghi di culto;

Fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione;

Qualsiasi manufatto che non può essere riconducibile alla definizione di “edificio”, come può essere il caso dei capanni per gli attrezzi, le piscine, i gazebo, ecc.;

Fabbricati allo stato di “scheletro strutturale”, quindi privi delle di parti dell’involucro edilizio;

Fabbricati “al rustico”, quindi privi di serramenti, rifiniture e impianti tecnologici;

Fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq;

Fabbricati che non devono garantire comfort abitativo perché di servizio e non destinati a permanenza prolungata di persone (garage, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.);

Fabbricati adibiti a garage, autorimesse, depositi auto, ecc.

Fabbricati collabenti, i ruderi e quelli abbandonati;

Fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo;

Manufatti “marginali” come legnaie, portici, ecc.

 
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